La Corte EDU, con sentenza emessa il 19 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell’associazione massonica Grande Oriente d’Italia, ravvisando che vi sia stata in suo danno una violazione dell’art. 8 CEDU in conseguenza del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Commissione parlamentare antimafia della XVII Legislatura, presieduta all’epoca dall’On. Rosy Bindi.
Qui di seguito è riportata la traduzione a mia cura dall’originale in lingua inglese del Comunicato stampa rilasciato dalla cancelleria della Corte, comunque allegato alla fine del post.
Il comunicato stampa
Inchiesta parlamentare sulle infiltrazioni mafiose nelle logge massoniche: perquisizione e sequestro in violazione della Convenzione
Riquadro informativo
Nella sentenza odierna della Camera nella causa Grande Oriente d’Italia c. Italia (ricorso n. 29550/17) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, all’unanimità, che vi è stata una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei Diritti umani.
Il caso riguardava una perquisizione dei locali di un’associazione massonica disposta nell’ambito di un inchiesta parlamentare sulla mafia.
Documenti cartacei e digitali, in particolare un elenco di nominativi e i dati personali di oltre 6.000 membri dell’associazione sono stati sequestrati durante la perquisizione.
La Corte ha ritenuto che vi sia stata una mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella vicenda oggetto di indagine, tali da risultare sufficienti a giustificare un provvedimento così esteso e generico.
Inoltre, le carenze del provvedimento di perquisizione non sono state compensate da garanzie di controbilanciamento, ad esempio mediante un riesame indipendente e imparziale. Infatti, nell’ordinamento vigente in Italia, il Parlamento ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità delle sue decisioni.
La Corte ha concluso che un’ingerenza così significativa nei diritti dell’associazione ricorrente, imputabile ad autorità che esaminano e trattengono un’ampia gamma di documenti, incluse informazioni riservate, non è stata “conforme a legge” e neanche “necessaria” in una società democratica.
Fatti principali
La ricorrente è un’associazione massonica di diritto italiano, il Grande Oriente d’Italia.
Fu fondata nel 1805 e raggruppa diverse logge.
Nel 2013 è stata istituita la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere.
Le è stato conferito il mandato, tra gli altri, di condurre un’inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria a causa di rivelazioni emerse in vari procedimenti penali.
In diverse occasioni nel 2016 la commissione parlamentare d’inchiesta ha chiesto al dottor Bisi, il Gran Maestro dell’associazione ricorrente, di fornire l’elenco dei membri delle sue logge. Ha ripetutamente rifiutato, adducendo ragioni di riservatezza. Ha osservato che la richiesta era “una pesca a strascico” in quanto non menzionava indagini in corso, né reati specifici asseritamente commessi da membri dell’associazione. Si è nuovamente rifiutato di rivelare i nomi quando è stato convocato come testimone nel gennaio 2017.
La commissione parlamentare ha infine ordinato, nel marzo 2017, una perquisizione dei locali dell’associazione ricorrente. Essa mirava ad ottenere l’elenco di chiunque appartenesse o fosse appartenuto ad una loggia massonica della Calabria o della Sicilia a partire dal 1990, con il rispettivo grado e ruolo, nonché informazioni su tutte le logge della Calabria e della Sicilia che erano state sciolte o sospese dal 1990 in poi, compresi i nomi di tutti i loro membri e i loro fascicoli personali, indagini svolte e decisioni adottate. Sono stati perquisiti i locali dell’associazione ricorrente, compresi gli archivi, la biblioteca e la residenza personale del Gran Maestro, e diversi computer sono stati ricercato. Ne è conseguito il sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali, tra i quali gli elenchi di circa 6.000 persone iscritte all’associazione ricorrente, oltre a hard disk, unità flash e computer.
L’associazione ricorrente ha contestato inutilmente la perquisizione e il sequestro. La Commissione non si è pronunciata sulla richiesta di riesame del provvedimento di perquisizione secondo le proprie procedure, mentre le autorità giudiziarie adite hanno respinto una domanda volta a stimolare la verifica ad opera della Corte costituzionale di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e non hanno dato seguito ad una denuncia penale presentata dalla ricorrente.
Motivi di ricorso, procedura e composizione della Corte
L’associazione ricorrente, invocando l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ha lamentato che la perquisizione dei suoi locali e il sequestro dell’elenco dei suoi membri erano stati illegali e fortemente sproporzionati. Essa ha sostenuto, in particolare, che, se un’autorità giudiziaria – e non una commissione parlamentare d’inchiesta – avesse emesso un provvedimento di perquisizione senza precisare, tra l’altro, le accuse nei confronti delle persone oggetto delle indagini o delle cose da sequestrare, esso sarebbe stato dichiarato nullo.
La ricorrente ha inoltre invocato gli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione) e 13 (diritto a un diritto effettivo rimedio).
Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo il 13 aprile 2017.
La sentenza è stata pronunciata da una sezione di sette giudici, così composta:
Ivana Jelić (Montenegro), Presidente,
Alena Poláčková (Slovacchia),
Georgios A. Serghides (Cipro),
Erik Wennerström (Svezia),
Raffaele Sabato (Italia),
Alain Chablais (Liechtenstein),
Artūrs Kučs (Lettonia),
e anche Liv Tigerstedt, Vice Cancelliere della Sezione.
Decisione della Corte
Articolo 8
In primo luogo, la Corte ha constatato che le operazioni di perquisizione e sequestro hanno avuto un impatto significativo sui diritti dell’associazione ricorrente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Il provvedimento di perquisizione era stato formulato in termini ampi, tali da includere una gamma molto ampia di informazioni e azioni. Aveva consentito alle autorità di esaminare e trattenere un gran numero di documenti cartacei e digitali, tra cui informazioni riservate.
Nonostante la gravità di tale ingerenza nei diritti dell’associazione ricorrente, così come dell’oggetto di indagine, vale a dire l’infiltrazione di gruppi mafiosi di logge massoniche, la Commissione non ha fatto alcun riferimento, nel suo provvedimento di perquisizione, a indagini specifiche, persone fisiche o elementi di prova. La Corte ha quindi ritenuto che la perquisizione e il sequestro non fossero stati sufficientemente giustificati. In particolare, vi era stata una mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella questione oggetto di indagine.
Tali lacune non erano neppure state compensate da sufficienti garanzie di compensazione contro abusi ed arbitrarietà. Ai sensi del diritto italiano, l’associazione ricorrente non disponeva di alcun mezzo per contestare la legittimità della perquisizione o delle sue modalità esecutive dinanzi a un’autorità indipendente e imparziale. Infatti, secondo l’ordinamento italiano, il Parlamento ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità delle sue Decisioni.
La Corte ha tuttavia precisato che non le spettava indicare quale tipo di ricorso dovesse essere adottato in tale situazione, tenendo presente la discrezionalità di uno Stato di decidere su questioni connesse alla separazione dei poteri.
Infine, una copia dei documenti sequestrati è ancora conservata negli archivi della Commissione parlamentare di inchiesta, mentre, ai sensi della legislazione e della giurisprudenza nazionali pertinenti, I documenti dovrebbero essere restituiti o le copie distrutte al termine di un’indagine.
La Corte ha concluso che la perquisizione e il sequestro non erano stati “conformi alla legge” e neanche “necessari in una società democratica”.
Altri articoli
Il Tribunale ha dichiarato, con 6 voti contro 1, che non occorreva esaminare i reclami dell’associazione ricorrente ai sensi degli articoli 11 e 13.
Giusta soddisfazione (articolo 41)
La Corte ha ritenuto che l’Italia debba pagare all’associazione ricorrente 9.600 euro (EUR) per danni morali, 5.344 euro a titolo di costi e spese.
Parere separato
Il giudice Serghides ha espresso un’opinione parzialmente dissenziente che è allegata alla sentenza.
Il testo del provvedimento di sequestro emesso nei confronti del Grande Oriente d’Italia
Questo è il testo del provvedimento emesso nei confronti del GOI: (La Commissione dispone la) «perquisizione della sede del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, ivi compresi pertinenze, adiacenze, accessori, mobili o immobili, computer e sistemi informatici ancorché protetti da sistemi di sicurezza allo scopo di individuare e acquisire: gli elenchi nominativi degli appartenenti a qualunque titolo alle logge della Calabria e della Sicilia del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, dal 1990 ad oggi, comprendenti anche coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano smesso di farne parte o di operarvi, nonché, per tutti, l’indicazione del grado e della mansione; gli atti inerenti alle logge calabresi e siciliane del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani comunque sospese o cessate, dal 1990 ad oggi, comprensivi dell’elenco nominativo dei rispettivi appartenenti a qualunque titolo e dei loro fascicoli personali, degli accertamenti svolti e dei provvedimenti assunti.
Dispone inoltre: «l’adozione, nel corso della perquisizione sui computer e sistemi informatici, di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, ai sensi del comma l-bis dell’art. 247 del c.p.p.; il sequestro degli atti suindicati che si trovino in formato cartaceo; il sequestro dei sistemi e supporti informatici di qualunque natura contenenti gli atti suindicati, con successiva e tempestiva estrazione di copia nel contraddittorio con gli interessati, con modalità tali da assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e da evitare l’alterazione dei dati originali, e con restituzione, al termine delle operazioni, dei medesimi supporti sequestrati agli aventi diritto; lo svolgimento delle operazioni con l’ausilio di personale tecnico di cui la polizia giudiziaria procedente intenderà avvalersi; la rimozione di eventuali ostacoli fissi che possano frapporsi al regolare svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto, con modalità tali da recare il minore danno possibile; la prosecuzione delle operazioni, qualora necessario, anche al di fuori dei limiti temporali indicati nell’art. 251 c.p.p.; la custodia di quanto sequestrato presso locali nella disponibilità della polizia giudiziaria delegata, idonei ad evitare accessi informatici diversi da quelli in contraddittorio tra le parti, attribuendo sin d’ora agli atti sequestrati il regime di segretezza ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge istitutiva 19 luglio 2013, n.87; la consegna, all’inizio della perquisizione, ad opera della polizia giudiziaria operante, del presente decreto a chi abbia l’attuale disponibilità dei luoghi suddetti o, in assenza, alle persone indicate nel comma 2 dell’art. 250 del c.p.p., con avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 del c.p.p.».
Note di chiusura
Ci si limita in questo post a mettere in fila i fatti della procedura svoltasi a Strasburgo, il suo esito e le sue ragioni.
Seguirà a breve un commento articolato.
