Riferimenti identificativi della decisione
Corte europea dei diritti umani, Prima Sezione, caso Episcopo e Bassani c. Italia (ricorso n. 47284/16), decisione pubblicata il 19 dicembre 2024 (allegata alla fine del post nella versione in lingua inglese).
Sintesi del caso
I ricorrenti, Luigi Episcopo e Nelso Bassani, sono cittadini italiani nati nel 1956 e nel 1960 e residenti rispettivamente a Polla e ad Arsiè (entrambi in Italia).
Il caso riguarda la confisca dei beni dei ricorrenti, che sono stati considerati proventi diretti di reato ai sensi dell’articolo 322-ter del Codice penale, nonostante il relativo procedimento sia stato archiviato per prescrizione.
Il signor Episcopo, che era amministratore e socio di una società nel settore della costruzione e gestione di strutture turistiche, era stato condannato in primo grado per frode aggravata per aver presentato alle autorità informazioni e documenti falsi al fine di ottenere fondi pubblici per la costruzione di un albergo (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Bassani, che era amministratore e socio unico di una società, era stato condannato, insieme ad altre persone, in primo grado per partecipazione a un’organizzazione criminale e per aver emesso false dichiarazioni fiscali (vale a dire fatture per operazioni inesistenti).
In appello, entrambi i procedimenti sono caduti in prescrizione e sono stati dichiarati estinti. Ciononostante, i tribunali nazionali hanno ordinato la confisca dei beni dei ricorrenti che consideravano proventi dei reati per i quali i ricorrenti erano stati precedentemente condannati in primo grado.
In particolare, nel caso del signor Episcopo, l’hotel che era stato costruito con i fondi pubblici è stato confiscato fino al valore di 844.121 euro (EUR), mentre nel caso del signor Bassani, i suoi beni sono stati confiscati per un importo complessivo di 32.410 euro.
Invocando l’articolo 7 (nessuna punizione senza legge) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, entrambi i ricorrenti lamentano che la confisca dei loro beni, nonostante l’estinzione del procedimento, fosse illegale.
Episcopo lamenta inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 (diritto a un processo equo), la violazione del principio della certezza del diritto e, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea, la violazione del suo diritto alla presunzione di innocenza.
Bassani lamenta inoltre che la confisca dei suoi beni era priva di una base giuridica prevedibile ed era sproporzionata, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione.
Esito
Nessuna violazione dell’articolo 6 § 1 nei confronti del primo richiedente.
Violazione dell’articolo 6 § 2 nei confronti del primo richiedente.
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti del secondo richiedente.
Giusta soddisfazione: costi e spese: 20.000 euro (EUR) nei confronti del primo richiedente.
Sintesi delle ragioni dell’accoglimento parziale del ricorso
…Quanto alla violazione dell’art. 6, § 2, CEDU (presunzione di innocenza)
I tribunali interni, quando hanno ordinato la confisca, non si sono limitati a valutare l’origine illecita dei beni confiscati, ma hanno affermato esplicitamente che il primo ricorrente era penalmente responsabile. Il provvedimento di confisca ha argomentato nel senso della responsabilità penale del primo ricorrente nonostante l’estinzione del giudizio per prescrizione.
…Quanto alla violazione dell’art. 1, Protocollo 1 (godimento pacifico dei beni)
La confisca dei beni del secondo ricorrente, considerati proventi diretti del reato, è avvenuta nonostante l’estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione.
La base giuridica della confisca non era sufficientemente prevedibile poiché, al momento dell’emissione del provvedimento, la giurisprudenza consolidata non consentiva la confisca dei beni dopo l’estinzione del reato.
