Reati edilizi: destinazione di un immobile residenziale ad uso turistico ricettivo e necessità del permesso a costruire anche dopo il “Salva Casa” (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42369/2024 ha ribadito che in tema di reati edilizi, la destinazione ad attività di affittacamere di un immobile ad uso abitativo determina un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è prescritto il permesso di costruire, atteso che l’indicata disposizione distingue tra destinazione residenziale (lett. a) e destinazione turistico-ricettiva (lett. a-bis), così prevedendo due diverse categorie funzionali, senza che rilevino le modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 29 maggio 2024, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (cd. “salva casa”).

Fatto

Con sentenza del 16 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l’imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui:

a) agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 44, comma 1, lettera b) , del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in qualità di conduttore di un immobile a destinazione urbanistica residenziale sito nel centro storico di Napoli, in mancanza di permesso di costruire, eseguito lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati all’esercizio dell’attività commerciale di affittacamere o casa-vacanze, con conseguente cambio di destinazione d’uso rilevante e, in ogni caso, al di fuori dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 5 del 2001 per l’attività di Bed & Breakfast;

b) agli artt. 83, 90, 93, 95 dello stesso d.P.R., per avere eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo precedente in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell’inizio, gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio civile competente.

Decisione

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza impugnata – e non oggetto di contestazione neanche con il ricorso per cassazione – durante un sopralluogo, si era accertato che l’immobile in questione si presentava costituito da quattro camere da letto, con annessi vani WC, ampio ingresso, lavanderia, opere edilizie di ordinaria e straordinaria manutenzione in via di completamento, per le quali non risultava rilasciato alcun permesso di costruire, né autorizzazione ai fini della disciplina antisismica.

È anche pacifico che l’immobile avesse una destinazione d’uso residenziale e che, all’esito dei lavori, sarebbe stato invece destinato ad affittacamere, come confermato dallo stesso imputato, committente dei lavori.

Come già rilevato dai giudici di primo e secondo grado, la destinazione di un immobile ad uso abitativo all’attività di affittacamere determina un mutamento di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, perché tale disposizione distingue fra destinazione residenziale (lettera a) e destinazione turistico-ricettiva (lettera a-bis), così prevedendo due distinte categorie funzionali.

Né le varie modifiche della disposizione (da ultimo con il d.l. n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 20024) hanno inciso su tale previsione, per quanto rileva nel presente procedimento.

Inoltre, non è corretto ritenere che la normativa regionale invocata dalla difesa possa operare una deroga a tale regolamentazione, perché la stessa si limita a definire, nell’ambito della categoria turistico-ricettiva, le categorie e strutture ricettive extra alberghiere, tra cui gli affittacamere (artt. 1 e 2).

Né l’espressione “appartamenti” utilizzata dalla legge regionale può essere interpretata come equivalente alla dicitura “immobile destinato ad uso residenziale“, perché gli appartamenti possono avere evidentemente varie destinazioni, come emerge proprio dalla fattispecie in esame, in cui l’eliminazione della cucina, a seguito dei lavori oggetto dell’imputazione, risultava incompatibile con l’iniziale destinazione ad abitazione.

Tali conclusioni interpretative hanno correttamente indotto i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, a ritenere sussistenti entrambi i reati contestati, essendo la prospettazione difensiva – meramente riprodotta nel ricorso per cassazione – diretta a ricondurre l’immobile in questione a fattispecie classificatorie puramente teoriche e astratte, come quella di “appartamento”, delineate in modo palesemente contrario al dettato normativo.

In altri termini, il ricorrente richiama una distinzione strutturale, quella fra albergo, esclusivamente destinato alla ricezione, e appartamento, destinato ora all’abitazione ora alla ricezione, che non trova riscontro nella legislazione di riferimento, la quale è invece ispirata al criterio funzionale della destinazione d’uso.

Trova allora applicazione il principio, richiamato dai giudici di merito, secondo cui, in tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d’uso mediante opere richiede il permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell’immobile e, se il cambio d’uso è eseguito nei centri storici, per quelle all’interno di una medesima categoria omogenea (ex plurimis, Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022; Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014).