Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 45229/2024, udienza del 5 dicembre 2024, ha corretto un’erronea condanna alle spese a carico di un PM il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Fatto e diritto
Con sentenza del 2.10.2024, resa nel procedimento n. 24448/24 RG Corte Cassazione, la seconda sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Agrigento contro l’ordinanza del Tribunale che aveva accolto l’eccezione difensiva circa la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui aveva perciò dichiarato la nullità con conseguente restituzione degli atti;
nel dispositivo della sentenza inserito nel ruolo dell’udienza camerale, tuttavia, risulta indicata la condanna del PM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
si tratta, com’è evidente, di un errore materiale (poiché detta statuizione, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non consegue alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica) senz’altro suscettibile di essere emendato con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 23870 del 28/05/2016, in cui la Corte ha spiegato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura “de plano”, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.).
Il dispositivo inserito nel ruolo dell’udienza camerale va pertanto corretto nei termini suindicati, ovvero elidendo la condanna alle spese ed al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
