Guida in stato d’ebbrezza e decreto penale con richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità: vale il principio Tempus regit actum (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 43729/2024 ha stabilito che deve essere annullata con rinvio l’ordinanza con cui il giudice dichiara esecutivo il decreto penale di condanna per guida in stato d’ebbrezza, laddove ha applicato il comma 1-ter dell’articolo 459 Cpp come modificato dal decreto legislativo 31/2024 in violazione del principio tempus regit actum.

Nel caso esaminato risulta pacifico che l’istanza di sostituzione della pena di cui al decreto penale già emesso è intervenuta antecedentemente all’introduzione del comma 1-ter nell’art. 459 Cpp a opera del decreto legislativo 150 del 2022, e, quindi, alla sua modifica, attuata con il decreto legislativo 31/2024, in forza della quale, rigettata l’istanza di sostituzione, il giudice, in assenza di opposizione, dichiara esecutivo il decreto, dovendo ritenersi necessario il rispetto delle ragioni di affidamento del richiedente la sostituzione della pena di cui al decreto penale già emesso nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell’istanza, ragioni evidentemente dirimenti nel caso di specie in quanto qualificate dal loro intimo legame con l’effettività del diritto di difesa: ne consegue si deve individuare nel momento del deposito dell’istanza di sostituzione della pena lo spartiacque di delimitazione tra istanze soggette al regime previgente e istanze assoggettate, invece, alla nuova normativa.

Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che è ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell’art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l’art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l’esecutività del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l’imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l’ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che tale conclusione consegue a un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull’esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell’imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena.

Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Cagliari ha dichiarato esecutivo il decreto penale emesso (il 20 ottobre 2021) a carico di Y.J., per la fattispecie di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), con riferimento alla cui pena, dopo l’emissione del detto decreto, in assenza di opposizione era stata chiesta e «ammessa» (con provvedimento del 9 maggio 2022) la sostituzione con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada.

Trattasi di dichiarazione di esecutività, disposta ex art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., per la mancata comunicazione dell’indicazione dell’ente presso cui svolgere i detti lavori a opera della difesa (che aveva dichiarato di non essere stata in grado di ottenere disponibilità da parte di alcun ente).

Il provvedimento con il quale è stato dichiarato esecutivo il decreto penale è stato impugnato nell’interesse di Y.J. con ricorso ove si deduce la violazione di legge per aver il G.i.p. dichiarato esecutivo il decreto penale, dopo aver ammesso la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in ragione della mancata comunicazione dell’indicazione dell’ente presso cui svolgere i detti lavori, nonostante plurimi tentativi della difesa di ottenere la relativa disponibilità.

Ritenuta ammissibile la sostituzione, a dire del ricorrente, sarebbe stato onere dell’Autorità giudiziaria promuovere l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, compresa l’individuazione del relativo Ente.