Continuazione in sede esecutiva: quando un PG e una corte di merito compiono una sequela di errori concettuali (Riccardo Radi)

Il collega Antonio Barbieri ci segnala una decisione della Suprema Corte sezione 1 numero 44948/2024 che ha stigmatizzato il modus procedendi di un Procuratore Generale e di una corte di merito, che hanno dimenticato l’orientamento di legittimità che intende il reato continuato, ai fini della pena da eseguire, come un unico reato.

La Cassazione nell’accogliere il ricorso esordisce ricordando che secondo un costante insegnamento della Corte di legittimità, l’intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi; in parte motiva la Corte ha precisato che lo scopo può essere quello di ottenere lo scomputo della detenzione pre-sofferta (Sez. 1, sentenza n. 8242 del 18/02/2010; v. anche Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015; Sez. 1, n. 8025 del 23/01/2019).

Pertanto, a fronte della ordinanza emessa dalla Corte di appello con cui, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze in oggetto, veniva rideterminata la pena complessiva, il PG avrebbe dovuto emettere un ordine di esecuzione che tenesse conto di tale rideterminazione unitaria e la Corte di appello, adita dal ricorrente che censurava tale errato modus procedendi, avrebbe dovuto correggere il titolo esecutivo che faceva riferimento alla pena inflitta con una sola delle sentenze rispetto alle quali era stato riconosciuto il vincolo e che, proprio per tale ragione, aveva perduta la propria individualità.

L’unificazione delle pene, resa possibile dalla riconoscibile identità del disegno criminoso (rappresentante, invero, dopo la riforma del 1974, l’unico elemento costitutivo della continuazione, che ne giustifica la diversità di disciplina) integra, ovviamente, un tratto caratteristico della continuazione.

Conseguentemente – ripete la giurisprudenza delle Sezioni unite, riecheggiando precedenti pronunzie – una volta identificato il reato più grave, i reati-satellite assumono il ruolo di semplici elementi dell’incremento sanzionatorio ed in ciò consiste la perdita della loro individualità (salvo, si intende, poi riacquistare la loro “identità” agli effetti della determinazione del limite agli aumenti, che non deve comunque superare quello del cumulo materiale, a norma dell’art. 81, terzo comma, cod. pen.) ( Sez. U. n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti).

Conseguentemente l’operazione compiuta dal PG con l’ordine di esecuzione, consistita nel fare rivivere la pena inflitta con una sentenza di condanna rispetto alla quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena, è del tutto illegittima perché quella pena ha perso la sua identità sanzionatoria, confluendo nella pena unica rideterminata in sede esecutiva, e avrebbe dovuto essere corretta dalla Corte di Appello adita dal ricorrente ex art. 670 cod. proc. pen. anche in relazione alla verifica dell’incidenza del presofferto e dell’eventuale liberazione anticipata concessa.

Dopo la decisione della Cassazione riportiamo la sequela procedimentale in fatto:

La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 luglio 2024, respingeva l’istanza depositata nell’interesse di R.M. e volta ad ottenere la rideterminazione della pena da eseguire, in ragione della ordinanza 541/2024 della Corte di appello di Roma che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui a tre sentenze di condanna, rideterminando la pena complessivamente in anni sette e mesi due di reclusione e 21.300 euro di multa.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo violazione di legge con riguardo agli artt. 76, 80, 81, 137 cod. pen. e 657, 663 cod. proc. pen.

Lamentava il ricorrente come il provvedimento impugnato non si fosse espresso circa la dedotta erroneità dell’ordine di esecuzione 175/2024 SIEP emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello.

Il ricorrente rilevava, infatti, come, con ordinanza 541/2024, la Corte di appello avesse riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti di cui a tre sentenze di condanna, l’una emessa dal Tribunale il 4/6/2011, la seconda emessa dalla Corte di appello il 16/1/20 e la terza dalla Corte di appello il 13 marzo 2023, rideterminando la pena complessiva in anni sette e mesi due di reclusione.

La Procura Generale presso la Corte di appello rideterminava la pena da eseguire con riferimento ad una sola delle tre sentenze poste in continuazione e di ciò si doleva il ricorrente rivolgendosi al giudice dell’esecuzione, chiedendo che dalla pena complessivamente determinata in continuazione, venissero scomputati i periodi di presofferto anche cautelare e le liberazioni anticipate già concesse.

La ragione per cui la Procura Generale non scomputava il quantum di pena relativo alle ulteriori sentenze poste in continuazione era che tale pena risultava già scontata.

Tale modus procedendi in tesi difensiva avrebbe violato il disposto dell’art. 76 cod. pen. nonché l’art. 663 cod. proc. pen. e avrebbe vanificato gli effetti del riconoscimento della continuazione. Inoltre, sia il provvedimento della Procura Generale sia il provvedimento impugnato avrebbero violato l’orientamento di legittimità che intende il reato continuato, ai fini della pena da eseguire, come un unico reato.

Secondo il ricorrente la pena residua da espiare avrebbe dovuto essere, al netto del complessivo presofferto e della liberazione anticipata, pari ad anni uno e giorni dodici di reclusione.