Tutti i pratici della branca penalistica imparano presto una verità elementare: la prova dichiarativa, in particolare quella testimoniale, ha un’importanza centrale nei giudizi dibattimentali, a dispetto della sua sperimentata fallibilità e delle tante trappole lungo il suo cammino, a partire dalla estrema soggettività dei meccanismi mnemonici sia nella fissazione del ricordo di un fatto che nella sua rievocazione.
L’esigenza di porre domande su fatti determinati nasce dalla necessità di incanalare l’esame su dati che si fondano su una conoscenza personale, de visu o de audito, del testimone.
L’art. 499 c.p.p. prevede che l’esame si debba svolgere su fatti specifici (a domande e risposte) senza consentire al teste di raccontare liberamente la sua esperienza, e che le domande debbano essere pertinenti.
Ciò è meglio specificato dall’art. 194, comma 3, c.p.p., il quale richiede che l’esame avvenga sui fatti che costituiscono oggetto di prova, ossia quelli che ex art. 187 c.p.p., si riferiscono all’imputazione, così per come formulata dal PM nel capo d’imputazione, mentre la pertinenza è assicurata dal Giudice.
La breve premessa normativa serve ad introdurre il confronto e la riflessione che proveremo a fare domani 19 dicembre dalle ore 14,00 alle 17,00 in Circonvallazione Clodia 135 presso la Sala Santa Lucia tra magistrati, pubblici ministeri e avvocati.
Nell’occasione si proverà ad approfondire le prassi degenerative e il ruolo del giudicante che come scrisse l’avvocato Valerio Spigarelli in una intervista ricca di spunti rilasciata il 23 dicembre 2021 (a questo link per la consultazione): “Abbiamo introdotto la tecnica dell’esame e del controesame con la riforma del 1989, per tradurre in pratica il metodo del contraddittorio nella formazione della prova.
Lo abbiamo fatto riconoscendo che il contraddittorio è il modo migliore per arrivare alla verità.
Purtroppo, la prassi applicativa da subito ha prodotto una marea di degenerazioni. Il problema è che il contraddittorio vero, quello in azione, non è mai stato digerito dalla maggioranza dei magistrati italiani, in particolare dai giudici, anche in tema di esame testimoniale.
In questo sistema approfondiamo il ruolo che ha il giudice.
Non è un ruolo notarile: ha sempre la possibilità di intervenire per avere dei chiarimenti, ed è giusto perché è lui che decide.
Però non deve essere un giudice bulimico, invadente, che non considera, per esempio, che le parti, pm e difensore, hanno una serie di informazioni preventive che lui non ha. Il giudice vede per la prima volta il testimone in aula e solo lì apprende la sua versione, deve essere recettivo, non protagonista.
La prima ragione delle degenerazioni è la cultura sulla prova che i giudici hanno ereditato dal codice inquisitorio, in cui ricoprivano il ruolo di dominus. In quel sistema erano le parti a chiedere al giudice di poter porre una domanda che poi veniva rivolta al teste dal giudice stesso.
Questa cultura inquisitoria sulla prova è sopravvissuta al mutamento del codice.
Di conseguenza il giudice si rende protagonista di indebite interferenze … anche perché la giurisprudenza ha sempre negato, in questi casi, che ci si trovi dinanzi a ipotesi di nullità o di inutilizzabilità.
Si parla di mere irregolarità nella conduzione dell’esame che però non portano all’invalidazione dello stesso. E questo dipende dal fatto che il codice dell’89 non prevede specifiche sanzioni processuali in questi casi, tranne in rarissime ipotesi, quando, per esempio, il giudice impedisce a una delle parti di svolgere l’esame o il controesame.
Tendenzialmente è l’apparato normativo che è imbelle dinanzi alle numerose prassi degenerative, ma anche l’avvocatura è troppo arrendevole di fronte alla disapplicazione delle regole in questo campo”.
Su questo si confronteranno gli intervenuti sulla scorta della consapevolezza che tra chi esamina e chi è esaminato si instaura una complessa relazione che può comprendere pressoché l’intera gamma delle emozioni umane tipiche.
A fronte della testimonianza, ciascuno degli attori della triade processuale (accusa, difesa, giudice) ha un suo interesse specifico: confermativo quello dell’accusa, oppositivo quella della difesa, “laico” e quindi esplorativo quello del giudice o almeno così dovrebbe essere.
In parole più semplici, ognuno di quei tre attori può in buona coscienza affermare di tendere alla verità ma dovrebbe aggiungere che cerca la sua verità, cioè quella più rispondente alla sua funzione.
Da questa premessa consegue che esistono tanti modi di accostarsi all’esame di un teste quante sono le personalità dei testi medesimi e quanti sono gli interessi e le funzioni di chi esamina.
Consapevoli di questo, si ripropongono due decaloghi di regole cui dovrebbe attenersi l’esaminatore, uno scritto da un avvocato e uno da un giudicante.
Il primo è questo:
1) poni solo domande di cui conosci la risposta
2) usa un linguaggio semplice e comprensibile al teste
3) sia breve il tuo esame
4) ascolta le risposte
5) evita ripetizioni nelle domande
6) non litigare o entrare in polemica con il teste
7) non fare una domanda di troppo, in particolare quando hai ottenuto la risposta che attendevi
8) la migliore domanda riservala per ultima
9) osserva la postura del teste, studia un poco di comunicazione non verbale
10) non fare domande ad ogni costo, alle volte il silenzio è d’oro.
Il secondo è questo:
1) ripeti le domande che hanno avuto una risposta vaga; elimina per quanto puoi ogni vaghezza;
2) fai tutte le domande che ritieni utili, anche quelle di cui non conosci la risposta; non è bene lasciare spazi vuoti che dovrebbero poi essere riempiti con presunzioni che potrebbero essere fallaci;
3) mostra il massimo interesse a quello che ti viene detto e non banalizzarlo; chi risponde deve avere la sensazione che ciò che dice è importante;
4) evita accuratamente di dare l’impressione che stai aspettando una specifica risposta, quella e non altre;
5) non essere né compiacente né amichevole né complice; la relazione tra esaminatore e teste non ha nulla di privato, è un fatto istituzionale e come tale deve essere percepita;
6) fai comprendere in modo inequivocabile che proprio per questa natura pubblica della testimonianza tu che fai domande e il teste che dà le risposte siete entrambi pezzi di un sistema che funziona correttamente solo se tende alla verità senza fronzoli e aggettivazioni e se non ci riuscite avete fallito entrambi;
7) usa un linguaggio diretto, tale da rendere chiarissimo ciò che vuoi sapere senza girarci attorno oziosamente;
8) fai soprattutto domande aperte che ammettano una parte esplicativa: l’alternativa sì/no va bene in un quiz televisivo, non in un’aula di giustizia;
9) non fare domande a sorpresa che fuoriescano dal tracciato prevedibile della testimonianza; non sei un prestigiatore e non ti si addicono effetti speciali;
10) sii te stesso, sii quello che sei ogni giorno in aula e nella vita, non mettere maschere e non ti atteggiare a grande inquisitore; sii essere umano tra gli esseri umani, con l’unica piccola differenza che a te tocca giudicare e decidere.
Due modelli a confronto come si diceva, in parte simili, in parte diversi.
Ognuno si faccia la sua opinione e domani venga in presenza al convegno.
