Prolungamento termini impugnazione per imputato assente: non si applica per l’appello del giudizio abbreviato chiesto dal procuratore speciale dell’imputato (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45620/2024 ha ricordato che in base all’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., l’imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale deve considerarsi presente, di modo che non opera il prolungamento dei termini per impugnare disposto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, anche a prescindere dalla declaratoria di assenza pronunciata in primo grado.

La Suprema Corte ha ritenuto di dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).

Ricordiamo che la cassazione Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, ha poi ribadito come, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non possano sussistere dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, per quanto, nella sentenza di primo grado, egli fosse stato erroneamente indicato assente.

D’altronde, già Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01, aveva a suo tempo sottolineato, anticipando i successivi sviluppi legislativi, come, quando si fosse proceduto ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., non operassero le disposizioni in tema di notifica per estratto della sentenza all’imputato assente; richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricordava il massimo consesso nomofilattico come, nel complesso sistema processuale di bilanciamento dei vari contrapposti interessi, «l‘imputato non comparso rest[i] rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo.

Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione».

Si ha per certa, dunque, la garanzia assoluta della conoscenza non solo dell’esercizio dell’azione penale e dell’imputazione, ma anche dello svolgimento del processo e della sua definizione, con ogni conseguente valutazione (d’altronde„ come ben chiarito da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore nominato, è atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l’ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen. può essere attribuita unicamente a un professionista abilitato al patrocinio legale; alla luce di ciò, «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo»).