La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 32798 depositata il 16 dicembre 2024 ha ricordato che la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.
La Suprema Corte ha richiamato i precedenti, tra gli altri cassazione sezione 2 ordinanza 19785/2018 e cassazione sezione 6 ordinanza 17473/2015, che in senso conforme hanno sottolineato che la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo.
Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.
