L’avvocato incorreggibile che mentre è sospeso spende il nome di altro collega (Riccardo Radi)

L’esercizio della professione in periodo di sospensione spacciandosi per un (ignaro) collega.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 280/2024 ha esaminato la condotta singolare di un avvocato che durante il periodo di sospensione disciplinare ha esercitato la professione prendendo il nome di un collega all’oscuro di tutto. Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, in periodo di sospensione, eserciti la professione forense spendendo indebitamente il nome e il titolo di un ignaro collega, ovvero spacciandosi per questi.

Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per anni tre.