La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi 16 dicembre 2024 in allegato al post, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.
Con ordinanza del 12 febbraio 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione per la persona offesa dal reato», o, in subordine, nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione alla medesima facoltà di astensione anche nell’ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, la Consulta ha affermato che tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia, in quanto essa, da un lato, corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall’altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre.
È stata altresì disattesa – per il carattere fortemente “manipolativo” della sollecitata pronuncia – la richiesta subordinata del rimettente, diretta a ottenere l’eliminazione dell’obbligo di deporre del congiunto, persona offesa, nell’ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.
Infine, la Corte Costituzionale ha sottolineato che quella del prossimo congiunto, offeso dal reato, non si differenzia da un’ordinaria testimonianza, sicché nei suoi confronti può essere applicata, ove ne ricorrano gli estremi, la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale
