La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45868 del 13 dicembre 2024 ha stabilito che deve ritenersi che le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesse generando un credito d’imposta inesistente, in quanto fondato su un diritto alla detrazione del quale manchino del tutto i presupposti costitutivi, si consumino con la creazione dello stesso credito mediante l’esercizio dell’opzione, di cui alla lett. b del comma 1 dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, per la cessione a terzi di un credito d’imposta di ammontare pari a quello della suddetta detrazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che per la consumazione del reato, di cui all’articolo 640 bis c.p., non è necessario che il credito fittizio creato venga utilizzato in compensazione dall’apparente beneficiario della detrazione (o sia da lui riscosso) o da un cessionario dello stesso credito.
