Quando l’atto di costituzione di parte civile è privo dei requisiti richiesti dall’articolo 78 comma 1 lettera d) “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili”?
Nelle aule di giustizia, di merito, si assiste ad un fiorire di eccezioni in tema di costituzione di parte civile in relazione alle innovazioni apportate all’articolo 78 cpp come novellato dal d. lgs. n. 150 del 2022.
Innovazioni, consistite, per quanto riguarda la lettera d) dell’articolo su richiamato si sostanziano all’aggiunta delle parole: “agli effetti civili”.
L’eccezione ricorrente è il mancato rispetto del requisito indicato dall’articolo 78 comma 1 lettera d) cpp, che prevede che la costituzione di parte civile deve contenere anche i requisiti di cui all’art.163 comma 3 n. 4 del c.p.c. ed essere scritta in modo autosufficiente e completa anche al fine dell’instaurando giudizio civile (cfr. SS.UU. n. 38481/2023).
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 34817/2024 ha precisato che proprio alla stregua di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, invocate dal ricorrente, la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte Civile (in un processo per diffamazione) risulta rispondente ai requisiti di cui all’art. 78 cod. proc. pen., come novellato dal d. lgs. n. 150 del 2022.
Nel caso di specie, infatti, il danneggiato non si è limitato ad un mero richiamo al capo di imputazione, ma ha correlato la specifica condotta contestata alla sua idoneità a ledere la reputazione del destinatario, in tal modo delineando con precisione adeguata alla specificità del caso concreto la causa petendi, per poi individuare i pregiudizi risarcibili nelle danni patrimoniali e non provocati dalla formulazione dei giudizi offensivi.
In termini, pertanto, adeguati alla tipologia di illecito e di danno derivante, sono stati compiutamente definiti il presupposto fattuale e giuridico della richiesta, come pure il contenuto della condanna invocata.
