Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 42876/2024, udienza del 19 novembre 2024, ha escluso che la dichiarazione de plano dell’inammissibilità di un ricorso presentato personalmente dall’interessato possa essere evitata attraverso l’accoglimento di una richiesta di rinvio di costui finalizzata alla nomina di un difensore.
Ha osservato al riguardo il collegio di legittimità che l’impossibilità dell’accoglimento dell’istanza deriva dal fatto che il ricorso presentato personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il quale richiama l’ipotesi di difetto di legittimazione di cui all’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (si veda in tal senso Sez. 2, n. 4800 del 15/02/2024).
In tali casi, la Suprema Corte decide senza formalità di procedura, né è prevista la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ragion per cui l’istanza di differimento, che è motivata sulla base dell’esigenza della nomina di un nuovo difensore, va rigettata perché non tiene conto delle specifiche modalità procedurali di trattazione del ricorso personale previste dalla legge.
