Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41116/2024, udienza del 9 ottobre 2024, ha ribadito che, in tema di misure cautelari, qualora il PM, nelle more della decisione su un’impugnazione incidentale “de libertate“, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi” può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare (Sez. U. n. 7931 del 16/12/2010 Cc. (dep. 01/03/2011); Sez. U. 15403 del 2024).
In particolare, è stato precisato che nel procedimento conseguente all’appello proposto dal PM contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal PM. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del PM, ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta. (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli).
