Sottopongo a Terzultima Fermata e ai suoi lettori un recente provvedimento della Corte d’appello di Milano, allegato alla fine del post in versione anonimizzata, che riconosce all’istante il beneficio della liberazione anticipata in ipotesi di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 56-bis della Legge 689/1981.
Riassumo brevemente la questione.
La Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, dava la possibilità all’interessato di convertire una pena detentiva di mesi dieci di reclusione con gli LPU.
Decorso il primo semestre di lavori, il suo difensore ha depositato presso il Magistrato di Sorveglianza di Milano istanza per la concessione del beneficio di cui alla liberazione anticipata ex art. 54 O.P.
Il predetto magistrato, con un provvedimento a penna (così come più di 2.500 anni fa era solito fare lo scriba del faraone) in calce al ricorso, lo dichiarava inammissibile.
Il difensore ha quindi presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che dichiarava l’istanza ammissibile e rimetteva gli atti alla Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione.
All’udienza del 20 settembre 2024, dopo ampia discussione, e con parere negativo del Procuratore Generale, la Corte si riservava.
Dopo circa tre mesi, è stato depositato il provvedimento di accoglimento allegato.
Potrebbe essere uno dei primi casi in Italia ed in ogni caso il suo percorso argomentativo è di elevato interesse.
Buona lettura.
