Impugnazione della sentenza assolutoria da parte del PM: rinnovazione limitata a prove dichiarative connesse alle ragioni critiche e potenzialmente decisive evidenziate nell’impugnazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 44710/2024, udienza del 14 novembre 2024, ha ribadito che, In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019).

Ha puntualizzato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, che non sussiste un automatico obbligo del giudice di appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, tra l’altro, la decisività delle prove, eventualmente indicate dall’ appellante, e la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria.