Le Sezioni unite, con informazione provvisoria del 12 dicembre 2024 hanno stabilito che per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis cpp è obbligatorio l’incidente probatorio per assumere la testimonianza delle vittime senza alcuna discrezionalità in capo al giudice sulla rinviabilità della prova o sulla non vulnerabilità della persona offesa.
Pertanto, è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.
Ne deriva che il GIP non può esercitare alcun sindacato discrezionale sull’ammissione dell’incidente probatorio di persona vulnerabile, ricorrendo al contrario l’obbligo a suo carico di disporre l’assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio.
Le Sezioni Unite erano state sollecitate dall’ordinanza n. 27104 del 23 maggio – 9 luglio 2024, della sesta sezione penale della Suprema Corte che si era interrogata sull’abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio relativo all’esame della vittima dei reati indicati all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo c.p.p., concludendo per la rimessione della questione alle Sezioni unite.
