Rilievi e accertamenti tecnici: la natura “mobile” e “liquida” dei confini e l’apprezzamento discrezionale devoluto al giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44033/2024, udienza del 14 novembre 2024, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità (così, Sez. 6, n. 10350 del 6/02/2013; Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012; Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009) e la stessa Corte costituzionale (sent. n. 239/2017) hanno in modo costante distinto il «rilievo» dall’«accertamento tecnico».

Si tratta, come noto, di categorie di atti di indagine che il codice non definisce in alcun punto, tanto che alcuni in dottrina hanno in proposito parlato di «endiadi».

Così non è.

Come anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023), l’articolo 359 cod. proc. pen. (rubricato «Consulenti tecnici del pubblico ministero»), si riferisce ad entrambi i tipi di operazioni («rilievi» e «accertamenti tecnici»), laddove l’articolo 360, al contrario, si riferisce solo ai secondi, con conseguente esclusione, quanto ai «rilievi», del diritto al previo avviso all’indagato, che può partecipare alle operazioni solo «ove presente» (arg. ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen.).

La Suprema Corte ha nel tempo chiarito che con il termine «rilievi» si intende un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali, mentre gli «accertamenti» comportano un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche (tra le tante, Sez. 2, n. 45751 dell’8/02/2016; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008: «in tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato … [omissis] … priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica»; Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009: «in tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico-scientifici»; conformi, in relazione ai prelievi di campioni di DNA: Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015; Sez. 1, n. 31880 del 30/03/2022).

La giurisprudenza, anche costituzionale, ha nel tempo assimilato il concetto di «prelievo» a quello di «rilievo» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 239 del 2017, citata; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007: «la nozione di accertamento tecnico concerne non l’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato … priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica»), essendo entrambi mezzi volti all’apprensione di un dato materiale, una cosa, un campione, di essa rappresentativo.

Resta inteso che, ove non si applichino le garanzie di cui all’articolo 360 cod. proc. pen., particolare attenzione e cura dovranno essere rivolte alla verbalizzazione dell’attività (prevista dall’articolo 357 cod. proc. pen. solo per gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, ma da estendersi all’attività di indagine in generale, soprattutto ove non assistita dalla dialettica tra le parti), onde consentirne il controllo (e la contestazione) in contraddittorio nelle successive fasi processuali.

Tuttavia, lo stesso Giudice delle leggi citato ha evidenziato che, anche operazioni di rilievo o  prelievo, e in generale di repertazione, possano richiedere, «in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma solo in questo, può ritenersi che quell’atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all’atto da eseguire poi sul reperto prelevato».

Infatti, possono verificarsi situazioni in cui per la repertazione del campione, necessario agli accertamenti peritali, siano richieste specifiche competenze ovvero si debba ricorrere a tecniche particolari e in «tal caso anche l’attività di prelievo assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il codice prevede per la acquisizione della prova scientifica» (Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014).

Non a caso, accorta dottrina parla, in proposito degli accertamenti tecnici, di categoria «liquida», proprio a sottolineare la natura «mobile» dei relativi confini.

Si tratta, in questi casi, di un apprezzamento in concreto rimesso al giudice del fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione, il cui eventuale vizio sarebbe comunque inammissibile in questa sede ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen.