Questioni preliminari: tempi e modi per eccepirle (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 37164/2024 ci permette di ricordare che le questioni preliminari devono essere rappresentate subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti ed è irrilevante la mancata apertura formale del dibattimento.

Nel caso esaminato la difesa eccepiva – sotto il profilo della violazione degli artt. 178, lett. c), 491 e 550, comma 3, cod. proc. pen. – la nullità del procedimento per mancata celebrazione dell’udienza preliminare, censurando la valutazione di tardività della relativa eccezione da parte dei giudici di merito.

La Suprema Corte rilevava che come correttamente attestato dalla Corte di appello e come evincibile dai verbali di udienza, le questioni preliminari erano state affrontate nell’udienza del 16 febbraio 2021 e, all’esito, il Tribunale aveva poi rinviato all’udienza del 27 aprile 2021; l’eccezione è stata, infine, proposta solo alla (ancora successiva) udienza del 22 giugno 2021.

Non rileverebbe per i giudici partenopei, a fronte di ciò, il fatto che non fosse ancora stato formalmente dichiarato aperto il dibattimento.

La conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata è in linea, innanzitutto, con la chiara lettera della legge.

L’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. recita infatti testualmente: «Le questioni [preliminari] sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente», senza che venga in rilievo il successivo momento formale dell’apertura del dibattimento” (cfr. anche Sez. 6, n. 39931 del 08/07/2014, secondo cui non è consentito rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell’udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall’art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell’art. 550, comma terzo, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate).

Nel caso di specie, alla prima udienza del 16 febbraio 2021, dopo l’accertamento della costituzione delle parti e la declaratoria di assenza delle imputate, non sono state sollevate questioni preliminari; al di là della mancanza di un’espressa dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio era già, pertanto, transitato alla fase istruttoria (come desumibile anche dal fatto che il rinvio fu disposto «stante l’assenza dei testi di lista del PM», analogamente a quanto occorso nell’udienza successiva).

Alla terza udienza in cui l’eccezione fu effettivamente proposta era già, con ogni evidenza, maturata la suddetta preclusione processuale.