Il PM dimentica di inserire il nominativo di un imputato nell’elenco dei rinviati a giudizio, è nulla la contestazione?
La Cassazione, sezione 3, con la sentenza numero 39476/2024 ha stabilito che in tema di citazione a giudizio, il mancato inserimento del nominativo di un imputato nell’elenco dei soggetti indicati nell’intestazione della rubrica non è causa di nullità dell’imputazione nel caso in cui dal contenuto complessivo dell’addebito possa desumersene chiaramente l’elevazione anche nei confronti del predetto, posto che, nei procedimenti plurisoggettivi, ciascuno è tenuto a leggere, nella loro interezza, le contestazioni contenute nell’atto di “vocatio in iudicium“.
La Suprema Corte ha premesso che effettivamente il nominativo di S. non figura tra i soggetti posti nell’intestazione della rubrica, è tuttavia altrettanto vero che leggendo il capo di imputazione per intero, si evince chiaramente che il fatto è addebitato anche a S.
L’imputato, anche in un procedimento a carico di più soggetti, è tenuto a leggere nella loro interezza le contestazioni elevate nell’atto di vocatio in iudicium.
In altra sentenza della cassazione sezione 5 numero 10033/2017 si è stabilito che, per ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d’imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Cass., sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010; negli stessi termini, Sez. I, n. 12474 del 22.11.1994; Sez. IV, n. 34289 del 25.2.2004).
Tale “chiarezza” può ben derivare dal rinvio, contenuto in imputazione, ad atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intelligibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato.
