Il giudice uno e trino: sentenza “de plano” di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 43740/2024 ha ricordato che il principio del contraddittorio ha ancora una valenza nel nostro ordinamento.

La Suprema Corte ha stabilito che è viziata da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio la sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto emessa “de plano” a norna dell’art. 129 cod. proc. pen., senza rituale avviso alle parti.

Tale principio è stato affermato con riferimento al giudice dell’udienza preliminare, che, investito della richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza previa fissazione della udienza in camera di consiglio (Sez. 2, n. 45049 del 25/11/2008).

È stato affermato con riferimento al giudice dell’udienza preliminare, che investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può emettere, nei confronti di imputato minorenne, sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità, senza previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio, in quanto è necessario consentire allo stesso di far valere le sue difese onde evitare l’iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022).

È stato affermato con riferimento al giudizio d’appello, in cui non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469, ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016) per intervenuta prescrizione, emessa de plano, (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015).

Il principio deve essere affermato anche con riferimento alla sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Le Sezioni unite nell’affermare che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nella motivazione della decisione hanno ricordato che l’istituto pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all’imputato; esso comporta peraltro effetti non integralmente liberatori per l’imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell’archiviazione del procedimento dall’art. 411, comma 1-bis, cod. 2 proc. pen.

Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l’ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall’accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l’imputato e la sua difesa» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione).

La sentenza di assoluzione per essere il fatto non punibile per particolare tenuità dell’offesa presuppone un accertamento in positivo della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riconducibilità all’imputato e rispetto a tali elementi, una volta divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato.

Tale sentenza non ha effetti liberatori per l’imputato, in quanto viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n.313 e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018).

Deve, dunque, ritenersi nulla la sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. qualora, come nel caso in esame, essa sia stata emessa de plano, senza dare avviso alle parti.