Pillole di diritto: provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, come si presenta e gli effetti in caso di accoglimento (Riccardo Radi)

Il provvedimento di grazia è previsto dall’art. 681 c.p.p.

La grazia presidenziale, nei primi 50 anni di Repubblica, ha interessato ben 42.292 persone, dopo la Presidenza Ciampi il riconoscimento delle domande di Grazia sono crollate, anche a causa dei vincoli stabiliti dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale che, nel momento in cui riconosceva al Capo dello Stato la titolarità effettiva del potere di grazia, lo limitava a “eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria”, fino a rendere anch’essa una improbabile meteora nella realtà della giustizia e dell’esecuzione penale in Italia.

Dalla prima Presidenza Napolitano (15 maggio 2006), ad oggi, sono state solo 79 le domande di Grazia accolte.

Dalla Presidenza Einaudi (dal 12 maggio 1948) alla seconda Presidenza Mattarella (ultimi dati disponibili sono dell’11 aprile 2024) i provvedimenti di clemenza individuale sono stati 42.371 di cui (almeno) 3.652 per reati militari.

Per comprendere la contrazione delle domande di Grazia riconosciute, dal 2006 ad oggi, si riportano i dati numerici – basati sulla documentazione custodita nell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica – relativi ai destinatari di decreti di grazia e commutazione delle pene nelle Presidenze precedenti

  • Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.578
  • Gronchi (dall’11 maggio 1955), n. 7.423
  • Segni/Merzagora (dall’11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6 dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926
  • Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925
  • Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari)
  • Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari)
  • Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 155 per reati militari)
  • Scalfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari)
  • Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 114 (71 per reati comuni e 43 per reati militari)
  • Napolitano I (dal 15 maggio 2006), n. 23 (22 per reati comuni e 1 per reato militare)
  • Mattarella (dal 3 febbraio 2015), n. 35 (per reati comuni)
  • Mattarella II (dal 29 gennaio 2022), n. 20 (per reati comuni) 1 reato militare

All’11 aprile 2024, i provvedimenti di clemenza individuale sono stati dunque 42.371 di cui (almeno) 3.652 per reati militari.

Quindi, contrariamente alle previsioni, con il congelamento degli istituti dell’amnistia e indulto sono crollate anche le grazie individuali, anche a causa dei vincoli stabiliti dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale.

L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene.

Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione).

La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni1.

Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale.

La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia.

È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.

Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto – anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari.

Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio.

Come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.

Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.

Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione – risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo

I provvedimenti di clemenza individuale e le pratiche di grazia del Presidente Mattarella dal suo insediamento nel secondo mandato (22 gennaio 2022) all’11 aprile 2024, ultimo dato disponibile, sono 21 provvedimenti di clemenza individuale. Si è trattato di 13 decreti di grazia per pene detentive temporanee (di cui due anche per la pena pecuniaria inflitta con la condanna), di 5 decreti con cui sono state concesse grazie parziali (riduzione della pena detentiva temporanea), 2 decreti di grazia per la sola pena pecuniaria (uno relativo alla pena della multa e l’altro concernente l’ammenda), 1 decreto di grazia per pena detentiva di reclusione militare.

Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su contrario avviso del Ministro competente o in assenza di domanda dell’interessato.

La drastica riduzione della Grazia accompagnata dalla sostanziale inoperatività dell’amnistia e dell’indulto hanno causato un problema di equilibrio nel sistema; la questione degli abusi passati è certamente un problema ed è auspicabile che non si ripetano. Ma se tutti i sistemi di giustizia ammettono l’esistenza di poteri (inevitabilmente politici) di clemenza, una ragione ci sarà.

Il punto è che in qualsiasi sistema giudiziario il principio di clemenza costituisce l’elemento destinato a bilanciare gli eccessi possibili del principio di legalità penale.

I dati indicati nel post sono tratti dal sito della Presidenza della Repubblica – funzioni e atti del Presidente (a questo link per la consultazione).