La Cassazione, sezione 3, con la sentenza numero 41719/2024 ha stabilito che non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto.
Secondo la Suprema Corte, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave), applica per il reato ritenuto più grave la medesima pena già applicata in primo grado per il reato individuato da quel giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello (in senso analogo, Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep. 2014).
Ed invero, il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d’appello, l’unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005; Sez. 5, n. 5764 del 17/02/1998.
Nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, che ha escluso la violazione del divieto in un caso in cui il giudice di rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite, determinandola però in misura eguale alla pena base per il reato più grave, dichiarato estinto per prescrizione.
