Pene accessorie per reati contro la p.a.: il giudice può applicarle, con adeguata motivazione e solo in assenza di un accordo tra le parti che le escluda, sia nel patteggiamento ordinario che in quello “allargato” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 44111/2024, udienza del 19 novembre 2024, ha affermato che la possibilità, per il giudice che emetta sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis, cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento c.d. allargato, purché siano esplicitate, sia nell’uno che nell’altro caso, le ragioni di tale applicazione (Sez. 6, n. 14238 del 11/01/2023).

In particolare, è stato puntualizzato che la statuizione è facoltativa laddove non abbia costituito oggetto dell’accordo tra le parti, situazione questa nella quale il ricorso è proponibile ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606, cod. proc. pen., e, dunque, non si pone una questione di ammissibilità ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha applicato all’imputato una pena principale superiore ai due anni di reclusione e le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, ma tali pene accessorie sono state applicate senza nessuna motivazione a supporto della relativa determinazione.

In dettaglio, si è spiegato che, per effetto dell’art. 1, comma 4, lett. d), della Legge n. 3 del 2019 è stato aggiunto all’art. 444 cod. proc. pen. il comma 3-bis, ai cui sensi, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, cod. pen., «la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta». Con l’art. 1, comma 4, lett. e), n. 1) e 2), della Legge indicata, inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell’art. 445, cod. proc. pen., e introdotto nella stessa norma un nuovo comma 1-ter.

La prima modifica, incidente sulla disposizione che prevede il beneficio della esenzione dalle pene accessorie per i casi in cui il rito si concluda con l’applicazione di una pena detentiva non superiore ai due anni (cosiddetto “patteggiamento ordinario”), introduce la specificazione in forza della quale «nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter».

La seconda modifica aggiunge all’art. 445 cod. proc. pen. il comma 1-ter, in cui si stabilisce che «con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale».

Quanto all’ambito applicativo della nuova disciplina, non è in contestazione che essa incida sul “patteggiamento ordinario”; in tal senso depone il rinvio all’art. 445, comma 1-ter, contenuto nella clausola aggiunta al comma 1, norma quest’ultima che, come detto, si riferisce alle pene patteggiate di entità non superiore ai due anni di reclusione.

Dunque, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, gli imputati per i reati contro la pubblica amministrazione non si giovano più automaticamente, in caso di “patteggiamento ordinario”, del beneficio della esenzione dalle pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen., poiché la valutazione sul punto è ora rimessa al giudice.

La nuova clausola di salvezza posta al termine della disposizione in esame, richiamando in modo simmetrico la previsione normativa che ha introdotto il potere del giudice del patteggiamento di decidere, per alcune tipologie di reati contro la pubblica amministrazione, se applicare o meno le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.), implica che, nei casi ed entro i limiti indicati, l’applicazione delle pene accessorie, da oggetto di un rigido divieto, viene attualmente rimodulata ad opzione decisoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Si è osservato come, per effetto dell’intervento legislativo, si sia realizzato un sistema obiettivamente mutato in quanto il combinato disposto dei commi 1 e 1-ter dell’art. 445 così come modificati dalla legge in esame implica, infatti, che il giudice “non è più confinato al ruolo di mero veicolo di decisioni – id est, applicazione obbligatoria, nella generalità dei casi; divieto di applicazione, nel caso di patteggiamento ordinario – prese a monte dal legislatore alle quali egli, pertanto, può solo passivamente conformarsi, ma assurge all’inedito ruolo di organo chiamato a decidere, su base discrezionale, sull’an di applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione“.

Quanto alla estensione di tale potere discrezionale del giudice anche al patteggiamento cosiddetto “allargato”, in cui l’accordo processuale si riferisce a pene detentive di entità superiore ai due anni, la Corte costituzionale ha già fatto notare che “mentre i lavori preparatori della legge n. 3 del 2019 potrebbero orientare verso la soluzione negativa – la relazione illustrativa al disegno di legge AC n. 1189 afferma, infatti, che si intendeva rimettere alla «valutazione discrezionale del giudice l’applicazione delle sanzioni accessorie, nel caso di irrogazione di una pena che non superi i due anni di reclusione» – la stessa conclusione non è affatto autorizzata dal tenore letterale degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.” (in tal senso, cfr., Corte cost. n. 231 del 2021).

Si è sottolineato, in particolare, come nessuna delle due disposizioni indicate faccia esplicito riferimento, così come verosimilmente il legislatore intendeva, a specifiche soglie di pena detentiva concordata tra le parti.

La frattura tra il contenuto della relazione di accompagnamento al disegno di legge e il testo normativo era stata segnalata. Infatti, proprio l’assenza di distinzione tra le diverse forme di patteggiamento era stata evidenziata in sede di parere sul citato disegno di legge AC n. 1189 dal Consiglio superiore della magistratura che aveva evidenziato come la formulazione del proposto art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., «che richiama specificamente e senza limitazioni di pena [taluni] delitti contro la p.a., rende possibile un’interpretazione che includa nel suo ambito di operatività non solo il caso del patteggiamento a pena contenuta nei due anni [-1 ma anche le ipotesi di patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione» (Parere del 19 dicembre 2018 sul disegno di legge AC n. 1189 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici). Nonostante le segnalazioni in questione, il legislatore non ha ritenuto di intervenire; dunque, la lettera della legge, nel delineare il raggio d’azione delle nuove disposizioni, fa leva solo sul riferimento a determinati reati, con la sola aggiunta – nel caso dell’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. – del rinvio all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

Si è fatto correttamente notare come ne sia conseguito un sistema per cui, da una parte, l’introduzione del potere del giudice di decidere se applicare o meno le pene accessorie per il patteggiamento non allargato, riveli il venir meno di uno dei principali profili di premialità generalmente riconosciuti dalla legge – id est, il divieto di applicazione delle pene accessorie -, ma, dall’altra, con particolare riguardo al caso di patteggiamento allargato, si siano delineati per l’imputato vantaggi altrimenti non previsti.

Ne deriva che, in ragione del dato letterale della norma, la novella attrae nella sua sfera di efficacia non solo i casi di sentenze che applichino una pena non superiore ai due anni di reclusione ma anche le ipotesi di patteggiamento c.d. allargato (in tal senso, Sez. 6, n. 18510 del 22/04/2022; Sez. 6, n. 6614 del 19/11/2020).