Segnaliamo la proposta, allegata alla fine del post, pubblicata il 10 dicembre ed avente ad oggetto: “Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all’articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale”
La figura dell’avvocato riveste un ruolo centrale nel nostro ordinamento costituzionale, sotto almeno quattro aspetti.
Il primo aspetto riguarda il rilievo costituzionale conseguente all’inserimento nella Carta costituzionale degli avvocati nell’ambito dei supremi organi giurisdizionali e di garanzia.
Il secondo aspetto riguarda il nesso strumentale che collega l’avvocato al diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio.
Il terzo aspetto riguarda la quotidiana partecipazione dell’avvocato, in una logica di dialogo con i giudici e con l’intera comunità degli operatori del diritto, all’interpretazione e all’evoluzione delle norme giuridiche.
Il quarto e ultimo aspetto riguarda la funzione di argine e di baluardo rispetto a tendenze – purtroppo oggi diffuse – giustizialiste e antigarantiste.
L’introduzione di norme che definiscono la figura dell’avvocato deve avvenire, preferibilmente, all’interno di una complessiva rielaborazione dell’intero titolo IV della parte seconda della Costituzione, di cui naturalmente dovrà essere modificata l’intestazione da «La magistratura» a «I soggetti della giurisdizione».
In passato, già il 26 giugno 2009, l’onorevole Pecorella ha presentato una proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 2556 della XVI legislatura) che introduceva la sezione I-bis del titolo IV della parte seconda della Costituzione, intestata «Avvocatura» e composta dagli articoli 110-bis e 110-ter.
L’articolo 110-bis ribadiva, tra l’altro, che l’avvocatura è un’attività privata, libera e indipendente.
L’indipendenza dell’avvocatura significa non soltanto autonomia dai poteri dello Stato, ma anche precisi limiti alle interferenze del potere economico, oltre a ribadire la regola secondo cui l’avvocato deve conservare la propria libertà anche rispetto al cliente.
Lo stesso articolo 110-bis affermava che la difesa è una funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario ribadendo, così, non solo i princìpi dell’articolo 24 della stessa Costituzione, ma riconoscendo anche il ruolo dell’avvocato, insieme al diritto dell’assistito.
Con l’articolo 110-ter si confermava che la professione forense è riservata a chi è iscritto agli albi, escludendo così un esercizio «libero» della stessa.
Con la presente proposta di legge, come già avvenuto nella XVIII legislatura (atto Camera n. 1719), si intende riproporre all’attenzione del Parlamento il citato testo di legge integrato e aggiornato alla luce dei recenti dibattiti e di alcuni dati di diritto costituzionale comparato.
Si ripropone inoltre la soluzione prospettata dalla Commissione dei Settantacinque, nei lavori preparatori della Costituzione: la designazione di un componente della Corte costituzionale da parte del Consiglio nazionale forense, in coerenza con l’analoga previsione per le magistrature superiori.
