La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 40349/2024 ha stabilito che in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis, cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 27 settembre 2021, n. 134.
La questione è stata già chiarita dal precedente della Sezione 7 la quale ha affermato che “in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 34 -bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134”, (Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021).
