Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 44112/2024, udienza del 19 novembre 2024, ha chiarito che il deposito dell’elezione di domicilio a norma dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell’appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell’atto di gravame, sicché l’autenticazione della firma apposta dall’imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell’appello da parte del difensore.
In fatto
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello dichiarava inammissibile l’appello proposto da GP avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 con la quale il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 385, cod. pen.
Rilevava la Corte territoriale come l’atto d’appello non contenesse una valida elezione di domicilio in quanto la relativa sottoscrizione dell’imputato non era stata autenticata.
Ricorso per cassazione
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, e 591, cod. proc. pen., in quanto la sottoscrizione della elezione di domicilio nel caso di specie non doveva essere autenticata perché contenuta in un atto, recante la firma digitale del patrocinatore, inviata via PEC.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso va accolto per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Dalla lettura degli atti processuali si evince che l’atto di appello dichiarato inammissibile era stato depositato a mezzo PEC, modalità disciplinata dall’art. 87-bis, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tutt’ora consentita ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».
Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell’atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo. Pertanto, la provenienza dell’atto di appello dal difensore di fiducia degli imputati è certa ed è certo che egli lo avesse sottoscritto digitalmente.
Secondo la Corte di appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dall’ imputato in calce all’elezione di domicilio. L’ordinanza impugnata osserva che l’elezione di domicilio è stata redatta su supporto cartaceo sottoscritto a penna dall’interessato e sostiene che, per renderla valida, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverla a penna per autentica.
Tale soluzione si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, per cui le formalità indicate all’art. 162, comma 1, cod. proc. pen., impongono che la dichiarazione e l’elezione di domicilio siano raccolte a verbale o siano spedite per telegramma o per lettera raccomandata, con firma dell’imputato autenticata dal notaio o dal difensore (Sez. 2, n. 23898 del 14/07 2020; Sez. 3, sent. n. 19899 del 12/12/2018): tuttavia, il deposito dell’elezione di domicilio a norma dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell’appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell’atto di gravame, sicché l’autenticazione della firma apposta dall’imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell’appello da parte del difensore (così Sez. 4, sent. n. 29185 del 05/07/2024).
Ed infatti, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 87-bis, d. lgs. n. 150/2022, il quale, al comma 3, prevede che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale»: l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., stabilisce che l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all’atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione; in questa prospettiva è ben possibile che l’autenticazione della firma apposta in calce all’elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
