Ricusazione del giudice della prevenzione: la Suprema Corte solleva questione di legittimità costituzionale (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 6, con ordinanza numero 44504/2024 ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 37 c. 1 lett. a) – in relazione all’art. 36 c. 1 lett. g) c.p.p., che richiama l’art. 34 c.p.p. – in quanto il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudice può essere determinato anche dalle valutazioni espresse nel provvedimento di restituzione degli atti all’organo proponente ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo la Cassazione il provvedimento di restituzione atti può esprimere una valutazione positiva sul merito della proposta (e, segnatamente, non solo sulla pericolosità del proposto, ma anche sulla sproporzione patrimoniale), che non conduce all’accoglimento del sequestro solo per minimali carenze istruttorie, segnalate dal tribunale all’organo proponente.

Pertanto, l’apprezzamento di merito svolto dal tribunale nel restituire gli atti può, dunque, essere così incisivo da risolversi, sotto il profilo sostanziale, in una sorta di provvedimento di accoglimento condizionato all’integrazione delle lacune probatorie o, comunque, in una anticipazione del futuro accoglimento, una volta emendate le carenze riscontrate.

Di conseguenza, il tribunale chiamato a giudicare della proposta dell’applicazione della misura di prevenzione quando è composto da alcuni o da tutti i giudici che hanno adottato il provvedimento di restituzione degli atti, comporta che l’indipendenza del giudice è obiettivamente vulnerata, in quanto è condizionata dalla “forza della prevenzione” ossia dalla “tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda”.

 La Suprema Corte, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che richiama l’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente, per contrasto con gli artt. 24, 111, 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In conformità all’art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere disposta l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.