Impugnazioni depositate tramite pec: la mancata integrazione delle copie comporta cartelle esattoriali agli avvocati quali coobbligati (Riccardo Radi)

La questione è nota, il deposito degli atti di impugnazione mediante pec e la richiesta di integrazione delle copie.

Molti colleghi ci segnalano, di aver ricevuto cartelle di pagamento per l’importo di euro 59,16 quali coobbligati per non aver ottemperato all’invito ricevuto dalle cancellerie di integrare le copie dell’atto di impugnazione dopo averlo depositato via pec.

I colleghi “morosi”, per aver depositato l’impugnazione tramite pec e non tramite portale, rappresentano l’oggettiva difficoltà e il sotteso costo di procedere all’integrazione delle copie dell’atto di impugnazione quando proviene da tribunali non di appartenenza e in particolare fuori distretto.

Inoltre, l’avvocatura reputa che la norma di cui all’art.164 disp att. c.p.p. non risulterebbe più essere in vigore, senza distinzione alcuna tra le diverse modalità telematiche di deposito del ricorso (Portale deposito atti penali o PEC)”; ragione per cui “non sarebbero nemmeno più esigibili in tali casi i diritti di copia previsti dall’articolo 272 d.P.R. n. 115 del 2002.

Tale impostazione è stata smentita dal provvedimento del Ministero della Giustizia datato 12 novembre 2024 (in allegato), che ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell’impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante pec.

Il Ministero ha ribadito che le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030U  del 16 marzo  2023 e prot. DAG n.72622U del 4 aprile 2024:

– resteranno valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell’impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell’atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;

– non possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l’impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di cui all’art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (sì come novellati dal d.m. n. 217/2023).

Questo è lo stato delle cose che meriterebbe una soluzione ragionevole quantomeno per le impugnazioni depositate via pec fuori distretto o tribunale di appartenenza.

Si abroga l’articolo 583 cpp, spedizione dell’atto di impugnazione, e poi si chiede di depositare le copie personalmente o per via postale a chi è distante centinaia di chilometri ed ha utilizzato la pec.

Non sembra logico ma la logica, spesso, non appartiene al mondo giustizia.