Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 44259/2024, udienza del 19 novembre 2024, ha chiarito che non integra il reato previsto dall’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone infatti di ritenere che il reato previsto e punito dall’art. 73 del codice antimafia possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale.
Diversamente opinando – ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente – verrebbe inevitabilmente a delinearsi una responsabilità d’autore, ossia, usando le parole della Corte costituzionale (sentenza n. 211/2012) «una fattispecie penale che (ha) come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta», nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non è in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta.
In armonia con le conclusioni alle quali è già giunta la prima sezione penale all’indomani della citata sentenza n. 211 (cfr., in particolare, le motivazioni di Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022), deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato previsto dall’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita».
