Segnaliamo che nella camera di consiglio di domani 10 dicembre 2024 la Corte costituzionale tratterà, anche, la seguente questione di costituzionalità riguardante: l’articolo 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
L’ordinanza di promovimento alla Consulta è del Tribunale di Cassino del 12 aprile 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 23 del 5 giugno 2024 (in allegato al post).
Oggetto
Processo penale – Giudizio abbreviato – Presupposti – Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo – Denunciata assimilazione in termini di disvalore del delitto di omicidio aggravato con una fattispecie autonoma di reato (ad esempio il delitto di strage).
Disparità di trattamento delle diverse condotte in concreto inquadrabili nella fattispecie astratta di omicidio doloso, in considerazione della forbice edittale concretamente applicabile alla medesima condotta di base a seguito del decreto legislativo n. 150 del 2022 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 442 cod. proc. pen.
Violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
Violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, di parità tra accusa e difesa, del contraddittorio tra le parti e di ragionevole durata del processo, a fronte della preclusione del giudizio abbreviato senza interlocuzione della difesa come nel caso di specie, di traslazione del processo direttamente in dibattimento a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato.
Norma impugnata
art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), Legge n. 33 del 12 aprile 2019
Parametri costituzionali
Artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Camera di Consiglio
10.12.2024, relatore Petitti
