Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 44536/2024, udienza del 19 novembre 2024, ha chiarito che, in ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento, che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato, con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione del reato (così, di recente, Sez. 3, n. 33432 del 3/07/2023).
Si è anche precisato che, ai fini dell’applicazione della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., per la dimostrazione di tale nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il commesso reato, non sono richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021).
Con riguardo specifico alla misura ablativa di autoveicoli, si è affermata la legittimità della confisca, disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un’autovettura utilizzata dall’autore di una rapina e dotata di targhe non originali, atteso che la modifica del bene era sintomatica dell’uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostrava lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato (Sez. 2, n. 29457 del 5/06/2019. Per l’applicazione del medesimo principio in materia di utilizzo di vettura appositamente modificata e utilizzata per il trasporto di stupefacenti v. Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012).
Va precisato che, ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art. 240 cod. pen., non è però necessaria, come pare prospettarsi nel ricorso, la modifica strutturale del mezzo.
Ciò che è richiesto è il collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che può essere evinto, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo stesso ma che può trarsi anche da altre circostanze.
