Avvocato e divieto di divulgazione nominativi assistiti (Riccardo Radi)

Il divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite non può essere aggirato riproducendo – in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale – articoli di stampa che diano questa informazione.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 294/2024 (consultabile a questo link) ha confermato la sanzione dell’avvertimento stabilendo che nelle informazioni al pubblico, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdf.

Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l’escamotage di riprodurre -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- l’informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l’assistenza legale prestata dall’incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti.

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. De Michele), sentenza del 24 settembre 2005, n. 126.