Ricettazione: prova dell’elemento soggettivo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 43569/2024, udienza del 29 ottobre 2024, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (così, Cassazione penale, Sez. 2^, 22 novembre 2016 n. 53017 e 19 aprile 2017 n. 20193).

D’altra parte, con riguardo alla incontestata disponibilità della “res” di provenienza delittuosa ed alla assenza di ogni plausibile giustificazione, giova rilevare che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così, tra le tante, Cassazione penale, Sez. 2^ , n. 6734 del 30/01/2020).