Procuratore speciale nominato per proporre la querela: ha facoltà di sub-delega purché risulti dalla procura (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 44782/2024, udienza del 20 novembre 2024, ha ricordato che il procuratore speciale nominato per la proposizione della querela ha facoltà di sub-delegare un terzo per l’incombente, se detta facoltà è prevista dalla procura speciale (Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009, con principio applicabile anche al caso in esame relativo alla fase successiva di accettazione della remissione della querela, sempre nell’ambito dei poteri del procuratore speciale nominato).

In particolare  si è chiarito che tale sub-delega non è vietata dal codice di rito né da norma di diritto sostanziale o da principio giurisprudenziale: anzi, in altri casi la giurisprudenza di legittimità, a fronte di atti personali di una parte privata, come nel caso della presentazione di richiesta di patteggiamento, consente che il procuratore speciale a sua volta deleghi altro soggetto, purché tale facoltà gli sia stata attribuita nella procura speciale rilasciatagli dall’imputato (così, tra le tante, Cass. Sez. 6^ n. 4858 del 3.12.99, depositata il 19.4.2000).

Lo stesso dicasi per la facoltà di sub-delega attribuita dal danneggiato dal reato al proprio procuratore speciale per la costituzione di parte civile (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 11954 dell’8.2.2005, dep. 25.3.2005).

D’altronde, ove pure ci si voglia muovere nell’ambito della categoria del negozio di diritto processuale (Cass. Sez. 5^ n. 4695 del 25.2.2000, dep. 17.4.2000, definisce la querela come negozio di diritto pubblico), in ogni caso esso resta disciplinato – per quanto non previsto dai codici di rito e nei limiti di compatibilità con la sua natura e con gli scopi che la legge gli attribuisce – dagli ordinali principi civilistici in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione, al procuratore speciale, della facoltà di subdelega (Cass. civ., sez. 1^, 28 giugno 2002 n. 9493, m. 555456).

In breve, da qualsiasi angolazione si esamini la questione, la facoltà di subdelega – purché il titolare del diritto espressamente la attribuisca al proprio procuratore speciale, come avvenuto nel caso che ne occupa – è ammessa dall’ordinamento (Sez. 2, n. 40981 del 06/10/2009).