La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43662/2024 ha stabilito che, in tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del Consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati.
Il tema riguarda la possibilità di configurare il reato previsto e punito dall’art.603-bis c.p. in relazione ai rapporti contrattuali ed al tipo di attività lavorativa descritta nel capo di imputazione.
Occorre soffermarsi sulla genesi della norma (art.603-bis c.p.), introdotta con un decreto-legge (art. 12 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) quale risposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell’area di Nardò.
Senza necessità, di ripercorrere l’intero iter storico (che trova compiuta esposizione in sentenze della Suprema Corte come la Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021), è opportuno ricordare che inizialmente tale attenzione all’esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro dei braccianti agricoli si esprimeva in una norma strutturata solo sulla fattispecie specifica dell’intermediazione illecita e che solo a distanza di cinque anni, con disposizione inserita in una legge dedicata al settore agricolo (art.1, L.199/2016 contenente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo“) fu ampliata e ristrutturata per ricomprendervi altresì le condotte di chi direttamente “utilizza, assume o impiega manodopera … sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.
Né si può dire che la norma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore.
Vi ostano non tanto il divieto di interpretazione analogica nel settore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso della norma.
Sotto il primo profilo, la disposizione, nella specifica declinazione applicata nel caso concreto, è stata introdotta da una legge mirata al “contrasto ai fenomeni … dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” ed è inserita in un tessuto normativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il traffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografia minorile), vale a dire reati che colpiscono, su una scala elevatissima, la “personalità” individuale, fino al punto di annullarla”.
Infine, e soprattutto, è il dato testuale a precludere l’applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale.
La norma, infatti, si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di ‘manodopera’, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino, si parla di “manodopera specializzata”), nome collettivo all’interno del quale l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere.
Tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera.
