Gli screenshot sono alterabili: risulta alla Cassazione? (Riccardo Radi)

Sempre più spesso leggiamo sentenze dove si affermano principi in tema di acquisizione e valutazione degli screenshot che sembrano non tener conto della loro possibile alterazione.

Così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, numero 34212/2024: “Quanto all’acquisizione e valutazione degli ‘screenshot’ estrapolati dal cellulare della persona offesa si è già avuto modo di affermare che è legittima l’acquisizione, come documento, di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili”.

Il principio è confermato da numerose sentenze, tra queste Cassazione sezione 3 numero 8332/2019 e sezione 5 numero 12062/2021.

Continua la Suprema Corte: “La natura di documento di siffatte immagini dello schermo di un dispositivo elettronico, esclude che le stesse possano essere acquisite solo dalla polizia giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale. Si tratta, infatti, di supporti il cui contenuto intrinseco è liberamente valutabile dal giudice, anche allorquando la loro estrapolazione sia avvenuta a cura di una delle parti processuali e da questa siano stati prodotti in giudizio

Quindi massima libertà di produzione e nessun dubbio sulla loro possibile alterabilità.

Tuttavia, il punto controverso del principio enunciato riguarda proprio la possibile alterazione dolosa dello screenshot.

Con questo termine si indica una “schermata o porzione di immagine copiata dallo schermo di un computer, un tablet, uno smartphone, catturata da un software”, nonché “la copia di un’immagine che viene salvata come file o altro oggetto indipendente dall’originale, e che può rappresentare anche solo una porzione dello schermo”.

È noto, infatti, che, a causa della natura stessa degli screenshot, questi siano manipolabili e di conseguenza suscettibili di falsificazione.

Questa semplice realtà sembra disconosciuta.

La Suprema Corte in altre due sentenze della sezione 6 numero 34089/2023 e sezione 5 sentenza numero 12062/2021 ha stabilito che è legittima l’acquisizione come documento di messaggi ‘sms’ mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili, spiegando che: «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un’immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 – dep. 02/03/2020, Rv. 278635).

Sempre in tema di schermate dei messaggi non è dubbia la loro utilizzabilità probatoria alla stregua dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635), secondo cui è legittima l’acquisizione come documento di una conversazione via Whatsapp o sms, realizzata dalla persona offesa mediante fotografia istantanea dello schermo – screenshot – di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile, senza che occorra procedere all’acquisizione e alla verifica tecnica del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, tenuto conto – come nel caso in esame – della credibilità della persona offesa e della complessiva attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi.

Tanta sicurezza non tiene in alcun conto delle possibili alterazioni dolose degli screenshot, delle fotografie ecc. e forse si dovrebbe avere consapevolezza che possono essere contraffatte.

Segnaliamo che in un mondo sempre più virtuale dove ogni dato o fotografia è sempre più manipolabile servirebbe nell’ambito giudiziario la certezza della genuinità della “prova digitale”.

Esiste la possibilità di analizzare, certificare e preservare l’autenticità e l’integrità di foto, video, screenshot, audio e documenti, ad esempio con il sistema TrueScreen e ricorrendo all’applicabilità degli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 82/2005 “c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Dove si specifica che una “prova digitale” potrà ritenersi assolutamente genuina, sia formalmente che sostanzialmente, solo laddove la stessa sia firmata digitalmente e marcata temporalmente.

Art 20, comma 1 bis: “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.