Truffa: distinzione tra concorso e connivenza non punibile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 43579/2024, udienza del 29 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014; Sez. 6, n. 7985 del 26/05/1993).

Infatti, l’attività costitutiva del concorso può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’azione criminosa e, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa (cfr. Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019; Sez. 1, n. 1309 del 01/12/1980, dep. 1981).

Inoltre, con particolare riguardo alla truffa in concorso, la messa a disposizione di una propria carta ove sia confluito l’incameramento dell’ingiusto profitto derivante dalla condotta decettiva altrui, costituisce un contributo concorsuale di decisiva rilevanza alla realizzazione della truffa, circostanza che impone di ascrivere un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito.