Principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio: condizioni richieste per farne valere la violazione ove si ricorra per cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 43578/2024, udienza del 29 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” è deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità.

Ne consegue che in tal caso spetta al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito.