La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44544 depositata il 5 dicembre 2024 sottolinea la priorità dell’effettiva e corretta valutazione e gestione dei rischi di reiterazione di comportamenti violenti a tutela della sicurezza delle vittime a prescindere dalla loro volontà, “apparentemente”, manifestata liberamente.
Nel caso esaminato il Tribunale del Riesame aveva eliminato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare sulla base dell’intervenuta riconciliazione tra i coniugi senza accertare e verificare la reale spontaneità e autenticità delle nuove dichiarazioni rassicuranti (riconciliazione) della vittima.
La Suprema Corte sottolineando il succedersi dei fatti e delle condotte dell’indagato, ha ritenuto di accogliere il ricorso della Procura ritenendo che la misura va calibrata sulla pericolosità sociale del soggetto e sull’accertamento della spontaneità della ritrattazione.
Nella parte motiva si riporta il principio espresso dalla medesima sezione nella sentenza numero 46797/2023, sempre in tema di maltrattamenti in famiglia, che ha ritenuto che è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall’art. 51 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un’ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse.
