Ribadisce Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 42489/2024, udienza del 30 ottobre 2024, che l’impedimento del difensore deve essere prontamente comunicato, sicché egli è obbligato a renderne nota la sussistenza non appena si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo (cfr., Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, circa una istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d’udienza, pur se la notificazione dell’avviso concernente l’impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima; conf., Sez. 2, n. 1519 del 9/11/2005, dep. 2006), avuto riguardo al momento in cui è insorta effettivamente la causa dell’impedimento ed il difensore ne ha avuto cognizione (Sez. 6, n. 16054 del 2/04/2009; Sez. 2, n. 2776 del 02/12/2008, dep. 2009, circa un impedimento comunicato due giorni prima dell’udienza; conf., più di recente, in relazione al legittimo rigetto della richiesta di rinvio depositata 6 giorni prima, a fronte di un impedimento noto almeno un mese prima, Sez. 5, sentenza n. 27174 del 22/04/2014).
Il rinvio dell’udienza per precedenti impegni professionali deve pertanto essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui è chiesto il rinvio (da ultimo, Sez. 6, n. 24235 del 03/06/2015; conf., Sez. 6, n. 17595 del 04/04/2013).
È ugualmente indispensabile indicare le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo poiché solo ove soddisfatto tale requisito il giudice è posto in grado di valutare la richiesta di differimento (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio; Sez. 3, 23764 del 22/11/2016, dep. 2017).
