Favoreggiamento personale: sufficiente il dolo generico (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 41499/2024, udienza del 30 ottobre 2024, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 378 cod. pen., il quale contempla un reato a dolo generico integrato dalla “coscienza e volontà del fatto”, è punita la condotta di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni, condotta che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione.

Come già chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019), per il reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all’acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cd. presupposto e fuori dai casi di concorso in esso.

Come per ogni reato a dolo generico, il dolo di favoreggiamento personale è dato, infatti, dalla previsione e volontà dell’evento come conseguenza della propria condotta; e, come in ogni reato a dolo generico, la volontà dell’evento può essere indiretta, con la conseguenza che sussiste anche allorché “l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa” (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv 261105).