Violenza sessuale: ricorre anche se nella cultura del soggetto agente è legittima la predominanza dell’uomo sulla donna (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44037 depositata il 3 dicembre 2024 ha sottolineato che in tema di violenza sessuale il bene protetto è la libertà sessuale come diritto assoluto e inviolabile dell’individuo e non ha conseguenze la diversa impostazione culturale in ordine ai rapporti coniugali.

Nel caso esaminato la donna ha “riferito di non aver mai manifestato al marito il proprio dissenso rispetto al compimento del singolo atto sessuale che ha ritenuto come atto dovuto in relazione alla propria condizione di moglie stante il contesto culturale del paese di origine

Nella parte motiva è stato richiamato il principio di diritto espresso dalla cassazione sezione 3 con la sentenza numero 37364/2015 che ha stabilito che il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. è integrato ogni qual volta sia lesa la libertà dell’individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale; con la conseguenza che non hanno diritto di cittadinanza, nella valutazione della condotta criminosa, eventuali giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell’obbligatorietà della legge penale e all’affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell’uomo quale è la libertà sessuale.