Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 42888/2024, udienza del 30 ottobre 2024, ha chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito del potere di intervenire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
In fatto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di condanna di FDP in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed € 200 di multa. Secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito FDP, quale titolare di un’officina meccanica, si era impossessato di energia elettrica per un valore di 15.632,80 euro, apponendo sul contatore un magnete che ne faceva rallentare la misurazione.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi.
Col secondo motivo, per ciò che qui interessa, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Il difensore osserva che, tramite procura speciale, aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità e che la Corte di appello non aveva motivato alcunché in ordine al rigetto di tale richiesta.
Decisione della Corte di cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito del potere di intervenire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).
Tale principio è stato ribadito anche a seguito della introduzione ad opera della c.d. Riforma Cartabia (d. lgs 10 ottobre 2022 n. 150) dell’art. 545-bis cod. proc. pen., che regola il subprocedimento con cui il giudice della cognizione, in primo grado o in appello, provvede alla sostituzione delle pene detentive brevi.
Si è, infatti, precisato che l’applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. al giudizio di appello resta pur sempre condizionata dal rispetto del principio devolutivo e che, non essendo intervenuta alcuna modifica dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., rimane valido l’orientamento contrario all’applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, in ragione proprio dell’autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta neppure compresa nelle doglianze inerenti più in generale al trattamento sanzionatorio: in tal senso si è valorizzato il carattere di norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione della disposizione di cui al comma 5 dell’art. 597 cod. rispetto alla regola generale dell’effetto devolutivo fissata dal comma l i secondo il quale “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023).
Sotto tale profilo, secondo un primo orientamento occorre che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023), mentre secondo altro orientamento la richiesta può intervenire anche, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024).
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale è del 5 maggio 2022 e i motivi di impugnazione sono stati depositati in data 19 maggio 2022, quando ancora non era entrato in vigore il d. lgs n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), sicche il ricorrente non avrebbe che potuto richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive in sede di udienza davanti alla Corte di appello.
A fronte della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità formulata in sede di conclusioni all’udienza del 9 ottobre 2023, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione, incorrendo perciò nella censura fatta valere dal ricorrente.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente l’applicazione della pena sostitutiva con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello.
