Condominio e modalità da seguire per la remissione della querela (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 44374 depositata il 4 dicembre, ha ricordato che ai sensi della disciplina dettata dall’articolo 154 cod. pen., se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti, dovendosi dunque escludere che nel caso di querela sporta da più condomini la decisione assunta dall’assemblea di condominio di transazione della controversia comporti remissione di querela da parte di quei soggetti che non abbiano impugnato tale provvedimento, posto che l’assenza di espressa remissione non può essere sostituita dalla mancata impugnazione di una delibera dell’assemblea dei condomini.

Al proposito va innanzitutto ricordato come sia stato affermato che il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (Cassazione sezione 2 numero 45902/2021).

Non si può sostenere, come prospettato dal PG e dalla difesa dell’imputato, un’ipotesi di remissione tacita da parte dei due condomini non remittenti per effetto della omessa impugnazione della delibera condominiale di transazione della controversia pendente con l’imputato, precedente amministratore del condominio.

Ricordiamo, sul punto che non integra remissione tacita della querela l’accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva.

Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere “nulla a che pretendere per l’illecito commesso ai suoi danni” non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale, Cassazione sezione 5 sentenza 10426/2024.