Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 43121/2024, udienza del 31 ottobre 2024, ricorda che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza “assoluta” di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità, quand’anche manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite, più recentemente, da Sez. 6, Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017; Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023).
Non può pertanto essere proposto sotto le mentite spoglie della violazione di legge sostanziale o della inosservanza di quella processuale prevista a pena di nullità, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
