Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 43122/202, udienza del 31 ottobre 2024, ha messo a fuoco i requisiti indispensabili per l’emissione di un sequestro conservativo.
Occorre in primo luogo che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile sia giudicata, quanto meno, non manifestamente infondata, atteso che tale requisito garantisce il rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, applicabili anche alle misure cautelari reali (Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019).
Inoltre, il requisito del periculum in mora – ovverosia la «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato» – va compiutamente valutato in relazione al soggetto contro cui la parte civile ha chiesto la misura (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019).
In fatto
Il Tribunale, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato le statuizioni del GUP in data 19 ottobre 2022, con cui era stata disposta la conversione in sequestro conservativo del sequestro preventivo nei confronti di EP in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 494 e 493-ter, cod. pen.
Ricorso per cassazione
Ricorre per cassazione EP, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo, con cui lamenta – sotto il profilo della violazione degli artt. 316, 323, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. e della carenza di motivazione – che il Tribunale del riesame (il quale, pur privo del potere di sostituire una motivazione del tutto mancante, si sarebbe limitato, oltre a inconferenti considerazioni di ordine generale, a richiamare acriticamente il provvedimento impugnato – che nulla chiariva sul punto – e un’informativa della polizia giudiziaria), non avrebbe offerto la minima giustificazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, pretermettendo ogni valutazione in merito a tale prognosi.
Decisione della Corte di cassazione
Il GIP, provvedendo contestualmente all’applicazione della pena concordata dalle parti, ha disposto che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo fosse mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all’art. 316 cod. proc. pen.
Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, dep. 2013, che afferma la ritualità, avverso il provvedimento di conversione, oltre al ricorso per cassazione, anche del riesame (in termini, Sez. 5, n. 3018 del 30/09/1993) e fondato.
A fondamento dell’accoglimento della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili, il provvedimento originariamente impugnato non riportava che la seguente testuale motivazione: «vista la richiesta delle parti, ritenuto che ricorrono i presupposti, dispone [la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo] per la soddisfazione del diritto di credito delle parti civili».
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023).
In particolare, è ravvisabile la motivazione apparente – e, dunque, inesistente – quando il percorso giustificativo sia del tutto avulso dalle risultanze processuali, senza contenere la valutazione critica e argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi acquisiti al processo, o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015).
Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo, invece, che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore ovvero che il debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019).
L’accoglimento della richiesta cautelare presuppone, nondimeno, che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile sia giudicata, quanto meno, non manifestamente infondata, atteso che tale requisito garantisce il rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, applicabili anche alle misure cautelari reali (Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019).
Inoltre, il requisito del periculum in mora – ovverosia la «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato» – va compiutamente valutato in relazione al soggetto contro cui la parte civile ha chiesto la misura (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019).
Risulta, dunque, evidente, nel caso di specie (ove difetta totalmente qualsiasi concreta disamina della situazione di fatto), la violazione del disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame (cfr., in tema di sequestro preventivo, Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 24/01/2024). Peraltro, neppure la stringata argomentazione del Tribunale varrebbe a indicare in concreto le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.
Da tale assoluto e insuperabile deficit argomentativo, consegue inevitabilmente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, limitatamente alla statuizione in tema di sequestro conservativo, della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Dalla caducazione della suddetta misura cautelare consegue la reviviscenza del precedente vincolo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in ordine al quale ogni questione potrà essere eventualmente fatta valere in sede esecutiva.
