Ordinanza custodiale carceraria inefficace per proscioglimento imputato seguita da condanna in appello e nuova misura: impugnabile con riesame per le Sezioni unite (redazione)

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza numero 44060/2024, udienza dell’11 luglio 2024, depositata il 3 dicembre 2024, hanno risposto al quesito: “Se l’imputato, nei confronti del quale era stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare”.

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 300, comma 5, 309, 310.

Custodia cautelare in carcere – Ordinanza applicativa divenuta inefficace – proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – nuova applicazione della custodia in carcere – Rimedio esperibile – Istanza di riesame

Decisione

Il rimedio esperibile avverso l’ordinanza suddetta è la richiesta di riesame.

Nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’articolo 300, comma 5, Cpp nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex articolo 309 Cpp.

Custodia cautelare in carcere – Ordinanza applicativa divenuta inefficace – proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – nuova applicazione della custodia in carcere – Rimedio esperibile – Istanza di riesame – Sussiste.