Messa alla prova e condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: requisito necessario per la concessione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 42634/2024, udienza del 31 ottobre 2024, ha ribadito che «la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità» (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023; nello stesso senso, con specifico riferimento ad un illecito edilizio, Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, secondo la quale fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. può esservi la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria).

Si tratta di conclusioni imposte dalla lettera della legge.

Ai sensi dell’art. 168-bis, comma 2, cod. pen., infatti, «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali».

Il medesimo art. 168-bis, nel terzo comma, primo periodo, dispone: «La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità» del quale indica poi il contenuto.

La sentenza n. 5910/2023 ha opportunamente sottolineato che, «per il legislatore, “la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato” è elemento necessario ed indefettibile per la concessione della messa alla prova».

Le prescrizioni consistenti nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, infatti, «sono espressamente previste come “aggiuntive” e non come alternative rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168 bis cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta “altresì” l’affidamento dell’imputato al servizio sociale […] il terzo comma del medesimo art. 168 bis cod. pen. subordina “inoltre” la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità» (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023).

Conferme in tal senso si traggono dalla lettura dell’art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., in base al quale il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova deve, in ogni caso, prevedere «le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale».

Nel medesimo senso depone l’art. 464-quinquies, cod. proc. pen., a mente del quale: «Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti».

Com’è evidente, queste disposizioni considerano la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato come doverosa e indispensabile ai fini della ammissione alla prova, unitamente all’affidamento al servizio sociale e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.